LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di  lavoro
iscritta  al  n.  304/2010  R.G.L.,  promossa  da  Acucella  Antonio,
residente in Castiglione Torinese (Torino),  rappresentato  e  difeso
per procura speciale 19 marzo 2009 a margine del ricorso introduttivo
del giudizio di primo grado dagli avvocati Pier  Costanzo  Raineri  e
Nicola Peretti presso il cui studio  in  Torino,  via  Fabro,  6,  e'
elettivamente docimiliato, appellante; 
    Contro Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza  a
favore dei ragionieri e periti commerciali, con  sede  in  Roma,  via
Pinciana n. 35, in persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore,
rag. Paolo Saltarelli, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Matteo
Fusillo, Daniela Garreffa e Luca Mastromatteo in  via  disgiunta  tra
loro, come da procura a  margine  del  presente  atto  e  domiciliata
presso lo  studio  dell'avv.  Luca  Mastromatteo,  in  Torino,  corso
Vittorio Emanuele II n. 83, appellata. 
    Con ricorso depositato in data 30 marzo  2009,  il  rag.  Antonio
Acucella citava in giudizio  la  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza in favore dei ragionieri e periti  commerciali  (CNPR)  ed
esponeva quanto segue: 
        iscritto alla cassa convenuta dal 19 giugno 1989, e  titolare
di posizione assicurativa presso l'Inps, aveva presentato domanda per
ottenere la pensione di anzianita' «totalizzata» ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2006; 
        a seguito di delibera n. 918  del  12  settembre  2008  della
Giunta esecutiva, la Cassa gli aveva comunicato che  la  pensione  di
anzianita' totalizzata era stata determinata nella misura annua lorda
di euro 3.436,13, con importo lordo mensile pari ad euro 264,32; 
        nella determinazione della quota di pensione, la Cassa  aveva
dato formale  applicazione  dei  criteri  di  liquidazione  stabiliti
dall'art. 4 decreto legislativo  n.  42/2006,  che  risultavano  meno
favorevoli rispetto a quelli previsti dal Regolamento  di  esecuzione
della Cassa entrato in vigore in data 1° gennaio 2004; 
        in particolare, se la liquidazione fosse avvenuta  secondo  i
criteri di detto Regolamento, avrebbe  ottenuto  una  pensione  annua
lorda pari ad euro 6.980,45. 
    Sulla base di tali premesse, deducendo che l'art. 4  del  decreto
legislativo n. 42/2006, nello stabilire direttamente le modalita'  di
liquidazione del trattamento, violava i criteri stabiliti dalla legge
delega n. 243/2004 che, all'art. 1, comma 2, letta o), prevedeva  che
il trattamento pensionistico fosse stabilito da ogni ente «secondo le
proprie  regole  di  calcolo»,  chiedeva   in   via   preliminare   e
pregiudiziale   che   la   questione   fosse   rimessa   alla   Corte
costituzionale  per  violazione  degli  artt.  76,  3  e   38   della
Costituzione e che nel merito fosse dichiarato il  suo  diritto  alla
liquidazione della quota di pensione  provvisoria  di  anzianita'  da
totalizzazione maturata presso la Cassa convenuta «secondo le  regole
di calcolo proprie della Cassa medesima alla data  del  pensionamento
(1° febberaio 2008), nella misura annua lorda  pari  ad  € 6.980,45»,
con conseguente condanna  della  convenuta  alla  corresponsione  del
relativo importo mensile e delle  differenze  sulle  mensilita'  gia'
corrisposte, oltre accessori. 
    La Cassa nazionale di previdenza  ed  assistenza  in  favore  dei
ragionieri e periti commerciali (CNPR),  costituendosi  in  giudizio,
contestava  le  domande  e  deduzioni  del  ricorso  chiedendone   la
reiezione. 
    Con sentenza del 7-23 luglio  2009  non  notificata,  il  giudice
respingeva le domande compensando le spese di lite. 
    Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2010 Acucella  Antonio
ha proposto appello ribadendo le conclusioni gia'  assunte  in  primo
grado. 
    La Cassa nazionale di previdenza  ed  assistenza  in  favore  dei
ragionieri e periti commerciali (CNPR), costituendosi in giudizio, ha
chiesto la reiezione dell'appello secondo le conclusioni riportate in
epigrafe. 
    In  sede  di  gravame  il  sig.  Acucella  Antonio  ripropone  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  3  del
decreto legislativo 2  febbraio  2006,  n.  42  nella  parte  in  cui
stabilisce che «Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento
e' determinata con le regole del sistema  di  calcolo  contributivo»,
sulla base dei parametri di cui alle successive lettere a), b), c), e
d) del medesimo comma 3; secondo l'appellante la  disposizione  viola
la delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) e comma  2,  lettera
o) legge n. 23 agosto 2004, n. 243, con la quale  il  Governo  veniva
autorizzato ad adottare norme intese a «ridefinire la  disciplina  in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», nel rispetto del
seguente principio e/o criterio direttivo: «Ogni ente presso cui sono
stati versati i contributi sara' tenuto pro quota  al  pagamento  del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di  calcolo»,  e
quindi per violazione dell'art. 76 Cost. 
    L'appellante  prospetta   anche   la   violazione   dell'art.   3
Costituzione, anche in riferimento al principio della ragionevolezza,
posto che la disciplina in  esame  si  discosta  da  altre  normative
previdenziali che, nel prevedere forme di totalizzazione dei  periodi
assicurativi, fanno sempre salva la  conservazione  delle  regole  di
calcolo vigenti presso ciascuna  gestione  interessata  e  lo  stesso
principio di salvaguardia  risulta  applicato  dallo  stesso  art.  4
decreto legislativo n. 42/2006 per definire il  trattamento  ai  fini
della totalizzazione posto a carico  di  enti  previdenziali  diversi
dagli enti previdenziali privatizzati. La questione e' rilevante. 
    Come si e' esposto in premessa, l'appellante, iscritto alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza  in  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali  (CNPR),  e  titolare  di  posizione  assicurativa
presso l'Inps, non avendo maturato i requisiti  contributivi  per  il
conseguimento della  pensione  in  nessuna  della  due  gestioni,  ha
presentato  domanda  per   ottenere   la   pensione   di   anzianita'
«totalizzata» ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006. 
    La Cassa  appellata  (ente  privatizzato  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 509/1994) ha determinato il trattamento «pro quota»  a
suo carico applicando i parametri di cui all'art. 4, comma 3  decreto
legislativo n. 42/2006 (cfr. Delibera n. 918 del  12  settembre  2008
doc. 1 appellante), e  ha  liquidato  in  favore  del  rag.  Acucella
l'importo annuo lordo di euro 3.436,13. 
    Secondo la prospettata questione di costituzionalita', il decreto
delegato avrebbe dovuto prevedere, come misura  del  trattamento  pro
quota, le regole di calcolo proprie dell'ente privatizzato, nel  caso
della Cassa rinvenibili nel Regolamento  di  esecuzione  della  CNPR,
nella versione  vigente  dal  1°  gennaio  2004  (doc.  3  CNPR  e  4
Acucella). 
    E' pacifico, e  comunque  si  evince  dalla  citata  delibera  n.
918/2008,  che  se  la  quota  a  carico  della  Cassa  fosse   stata
determinata  secondo  i  criteri   previsti   dal   regolamento   (in
particolare  art.  53),  a  favore  dell'appellante   sarebbe   stato
attribuito  un  trattamento  piu'  favorevole,  con  la  liquidazione
dell'importo annuo lordo di euro 6.980,45. 
    La questione non e' manifestamente infondata. 
    Secondo l'art. 1, comma 1 della legge n. 243/2004, il Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa, «uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a: (...) d) rivedere il  principio  della  totalizzazione  dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche  alle  ipotesi
in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione
in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi». 
    L'art. 1, comma 2, in riferimento al tema di causa, prevede a sua
volta che «Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e Bolzano, previste dai relativi statuti,
dalle norme di attuazione  e  dal  titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione, si atterra' ai seguenti principi e  criteri  direttivi:
(...) o) ridefinire  la  disciplina  di  totalizzazione  dei  periodi
assicurativi, al fine di ampliare progressivamente la possibilita' di
sommare i periodi assicurativi previsti dalla  legislazione  vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla  totalizzazione  sia  al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'  sia
al lavoratore che abbia  complessivamente  maturato  almeno  quaranta
anni  di   anzianita'   contributiva,   indipendentemente   dall'eta'
anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione  o  fondo
previdenziale, interessati dalla domanda  di  totalizzazione,  almeno
cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati  i
contributi sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento  del  trattamento
pensionistico,   secondo   le   proprie   regole   di   calcolo   (la
sottolineatura e' dell'estensore). Tale facolta' e' estesa  anche  ai
superstiti di assicurato, ancorche'  deceduto  prima  del  compimento
dell'eta' pensionabile;». 
    La norma, nella parte in cui fa riferimento alle «proprie  regole
di  calcolo»,  per  chiara  interpretazione,  intende  richiamare  le
disposizioni (di  qualsiasi  fonte)  che  presso  ciascun  ente  sono
applicate per la liquidazione del trattamento pensionistico. 
    A tali fini, come  si  e'  accennato,  la  CNPR  si  e'  data  un
Regolamento di esecuzione la cui ultima formulazione (in  vigore  dal
10 gennaio 2004) prevede che la pensione di anzianita' relativa  agli
iscritti  con  decorrenza  anteriore  al  1°   gennaio   2004   (come
l'appellante), sia determinata dalla somma  della  quota  retributiva
(calcolata in base a criteri che valorizzano i redditi  professionali
antecedenti la data del 1° gennaio 2004), e della quota  contributiva
(pari all'importo determinato dalla  trasformazione  in  rendita  del
montante  risultante   dalla   posizione   contributiva   individuale
istituita dal 1° gennaio 2004). 
    L'art. 4 del decreto  legislativo  n.  42/2006,  nel  dettare  le
modalita'   di   liquidazione   del   trattamento   ai   fini   della
totalizzazione, non ha seguito il criterio direttivo  (determinazione
«secondo le proprie regole di calcolo»), ma ha a sua volta  stabilito
modalita' di liquidazione che neppure prevedono un  sistema  identico
per  tutte  le  gestioni,  ma  risultano  diversificate  secondo   la
tipologia degli enti  previdenziali  interessati  dal  sistema  della
totalizzazione. 
    Mentre (ad es.) in riferimento agli «enti previdenziali  privati»
il criterio direttivo e' stato rispettato in quanto  «la  misura  del
trattamento  ...  e'  determinata  secondo  il  sistema  vigente  nei
rispettivi ordinamenti» (art. 4, comma 6), cio' non e'  accaduto  nel
caso degli enti  previdenziali  privatizzati  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 509/1994, fra i quali rientra la cassa appellata. 
    Il comma 3  prevede  infatti  che  «per  gli  enti  previdenziali
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di
calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri ...», indicati
alle lettere a), b), c), d). 
    Come si  ricava  dall'inequivoco  riferimento  alle  «regole  del
sistema di calcolo contributivo», i criteri elencati nel comma  3  si
discostano ampiamente da  quelli  dettati  dal  citato  art.  53  del
Regolamento di esecuzione della CNPR e, come  si  e'  sopra  esposto,
determinano  una  quota  di  trattamento  pensionistico  di   importo
notevolmente inferiore. 
    In altre parole  e'  certo  che,  nel  dettare  le  modalita'  di
liquidazione relative agli enti previdenziali privatizzati (comma  3)
il decreto non abbia rispettato i criteri direttivi  stabiliti  dalla
legge delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Inoltre  la  disposizione  ha  introdotto  irragionevolmente  una
disparita' di  trattamento  con  gli  assicurati  presso  altri  enti
previdenziali che, sulla base di altre norme  dello  stesso  art.  4,
ottengono la liquidazione del trattamento  sulla  base  delle  regole
previste dal proprio ordinamento. 
    Per quanto rileva, si osserva che la difformita' fra le modalita'
di liquidazione previste rispettivamente dall'Ordinamento della  CNPR
e dal citato art. 4, comma 3 non  risultano  attenuate  o  compensate
dalla circostanza che, in applicazione del  punto  d),  rientrano  in
(minima) parte nel computo le due quote (retributiva e  contributiva)
previste dal citato regolamento. 
    La conferma della volonta' del legislatore  delegato  di  dettare
una disciplina generale difforme dalla delega, si ricava dal comma  5
dello  stesso  art.  4,  ove,  sempre  in   riferimento   agli   enti
previdenziali  privatizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
509/1994, e' previsto, in deroga a quanto previsto ai commi  3  e  4,
l'applicazione  del  «sistema  di  calcolo  della  pensione  previsto
dall'ordinamento  della  gestione  medesima»,  qualora  il  requisito
contributivo maturato  nella  gestione  pensionistica  sia  uguale  o
superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del  diritto
alla pensione di vecchiaia. 
    Quindi cio' che nella legge delega era  indicato  come  principio
generalizzato,  nel  decreto  legislativo  risulta  «trasformato»  in
eccezione rispetto ad un diverso principio che  fa  riferimento  alle
«regole del sistema di calcolo contributivo». 
    In definitiva, non e' manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  3   del   decreto
legislativo n. 42/2006 nella parte in cui  stabilisce  che  «Per  gli
enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con  le
regole del sistema di calcolo contributivo», sulla base dei parametri
di cui alle successive lettere a), b), c), e d) del medesimo comma 3,
per violazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)  e
comma 2, lettera o) legge 23 agosto 2004, n. 243,  con  la  quale  il
Governo veniva delegato ad adottare norme  intese  a  «ridefinire  la
disciplina in materia di totalizzazione  dei  periodi  assicurativi»,
nel rispetto del seguente principio  e/o  criterio  direttivo:  «Ogni
ente presso cui sono stati versati  i  contributi  sara'  tenuto  pro
quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le  proprie
regole di calcolo», e  quindi  per  violazione  dell'art.  76  Cost.;
nonche' per violazione dell'art. 3 Cost.  nella  misura  in  cui,  in
riferimento agli assicurati presso gli enti privatizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 509/1994, e  in  tema  di  totalizzazione  dei
periodi assicurativi, introduce una disciplina disparitaria  rispetto
a quella prevista dall'art. 4, comma 6 dello stesso d.lgs. n. 42/2006
in riferimento agli assicurati presso gli enti previdenziali privati.